Art. 52.
((Diritto di recesso))
((1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il
consumatore dispone di un
periodo di quattordici giorni per recedere da un
contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.
2. Fatto salvo l'articolo 53, il
periodo di
recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
c) nel caso di
contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della
conclusione del contratto.
3. Le parti del
contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il
periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla
conclusione del
contratto per i
contratti di servizi o dall'acquisizione del
possesso fisico dei beni per i
contratti di vendita e non puo' presentarli allo sconto prima di tale termine.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.